Fiere e Sagre: con B.Ethic per evitare le sanzioni

Fiere e Sagre rappresentano una ricchezza del nostro territorio, un apprezzato modo di celebrare e di vivere le tradizioni della cultura nostrana. Ma è necessario che si rispettino le normative sulla salute e la sicurezza, nonché i parametri previsti per le attività che si occupano di somministrare alimenti e bevande.

Valori come il volontariato danno peso sociale agli eventi come fiere e sagre, spesso ben organizzati con ristorazione e serate che diventano veri momenti di ritrovo tra banchetti, prodotti tipici e spettacoli musicali. L’aggregazione deve, come anticipato nel primo paragrafo, rispettare le regole vigenti a tutela dei consumatori e di tutti gli altri operatori.

Ecco una rapida serie di linee guida da seguire per evitare sanzioni.

Nel caso le caratteristiche della Fiera/Sagra/Festa rientrino nell’Art. 21 del D.lgs 81/08 sarà necessario osservare:

  • Certificazione delle apparecchiature utilizzate, tenendo in allegato libretti di uso e manutenzione;
  • Presenza e corretto utilizzo dei DPI;
  • Dichiarazione di conformità (Decreto – 22 gennaio 2008, n.37): se si superano i 6 Kw e/o oltre 200 mq di superficie è fondamentale il Progetto dell’Impianto elettrico;
  • Dichiarazione di conformità: progetto impianto e installazione da parte di un tecnico abilitato per impianti a Gas (UNI TR 11426);
  • Progetto statico di eventuali strutture come stand gastronomici, palchi, piste da ballo ecc. ecc. con dichiarazione di corretto montaggio da parte di un tecnico abilitato.

Relativamente alle misure antincendio per fiere e sagre ogni singolo caso è da valutare, sono comunque richieste:

  • Coperta antifiamma;
  • Estintori per cucina, zona bombole, sala e ogni locale in cui sussista il rischio incendio;
  • Identificazione e segnalazione vie di fuga con planimetrie e cartellonistica di sicurezza;
  • Formazione del personale per la gestione delle emergenze (antincendio e primo soccorso).

Infine le disposizioni per l’Igiene degli Alimenti:

  • HACCP semplificata;
  • Formazione Alimentaristi del Responsabile dell’evento;
  • Formazione e informazione tracciata da parte del Responsabile a tutto il personale coinvolto.

Il nostro Team di Professionisti specializzati in Ingegneria Ambientale e Sicurezza sul Lavoro ha seguito eventi del genere, sagre e fiere, dunque per ulteriori informazioni in merito non esitate a contattarci. Chiamateci allo 0532-243048, oppure mandate una mail all’indirizzo commerciale@b-ethic.it

Norma CEI 11-27 – Formazione PES-PAV-PEI

L’EDIZIONE DELLA NORMA CEI 11-27:  PER LA SICUREZZA NEI LAVORI ELETTRICI.


Il Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ha pubblicato la nuova edizione (IV) della norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici”. La nuova edizione della Norma, in vigore da febbraio 2014, sostituisce completamente la precedente CEI 11-27 del 2005, che tuttavia rimarrà applicabile fino al 01/02/2015.

Come noto, la norma CEI 11-27 rappresenta da più di un ventennio il riferimento normativo italiano per l’esecuzione dei lavori elettrici, ossia, come recita la norma stessa, “tutte quelle operazioni ed attività di lavoro sugli impianti elettrici, ad essi connesse e vicino ad essi”. La fondamentale importanza della norma CEI 11-27 nel panorama normativo italiano in materia antinfortunistica è chiarita in modo inequivocabile dall’articolo 83 del D.Lgs. 81/2008, il cui oggetto sono i “Lavori in prossimità di parti attive” e che recita:

1. Non possono essere eseguiti lavori in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell’allegato IX, salvo che non vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche.

La norma CEI 11-27:2014, seppur specialistica nell’ambito elettrico, si occupa dei lavori che presentano Rischio Elettrico, indipendentemente dalla natura del lavoro da prendere in esame, ma qualificando il rischio in relazione alle distanze che si mantengono tra le persone (mezzi e attrezzi maneggiati, compresi) e le parti attive in tensione non protette degli impianti elettrici e delle linee elettriche.

Chi deve fare il Corso di Formazione PAV PES e PEI ?

Il corso PAV PES PEI fornisce gli elementi di completamento della formazione professionale per gli addetti ai lavori elettrici (come dettato dalle norme CEI 11-27 e CEI EN 50110, dal D.Lgs. 81/08 e dall’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011) con particolare riguardo all’acquisizione delle necessarie conoscenze tecniche e delle modalità di organizzazione e conduzione dei lavori elettrici in sicurezza.
Nel percorso didattico del corso viene erogata la formazione conforme alla vigente normativa per l’attribuzione delle qualifiche professionali:

PAV – PERSONA AVVERTITA

PES – PERSONA ESPERTA

PEI – PERSONA IDONEA

La qualifica PAV PES PEI deve essere attribuita a tutti gli operatori che svolgono lavori con accesso a parti potenzialmente in tensione (elettricisti, manutentori, collaudatori, termoidraulici, tecnici di impianti di allarmi e videosorveglianza, tecnici di automatismi apertura porte e cancelli, tecnici informatici di sala server, etc…) , sulla base del corso di formazione teorico-pratico ma tenendo conto anche delle esperienze pratiche acquisite, del comportamento tenuto in ambito lavorativo con particolare riferimento alla sicurezza sul lavoro, e dello stato psico-fisico.
Il corso viene erogato in modalità di sola aula.

Per informazioni e iscrizioni potete contattarci per mail all’indirizzo formazione@b-ethic.it

 

 

Rischio Amianto, Record Nero Ferrarese

Mesotelioma, record nero ferrarese
In Regione siamo il secondo territorio più colpito con oltre 200 casi : in Italia la malattia uccide ogni anno 4000 persone.
Ad oggi sono ancora troppi gli edifici che aspettano di essere bonificati l’amianto uccide senza guardare in faccia nessuno e la maggior parte delle persone per noncuranza o consapevolezza preferisce minimizzare il problema.
Ferrara è la provincia con il maggior numero di casi di mesotelioma pleurico, ( semplicemente chiamato il tumore dell’amianto ), i dati più recenti parlano di 217 casi sui 2040 di tutta la Regione Emilia Romagna e 4000 all’anno a livello nazionale. E purtroppo questi numeri sono destinati a salire nei prossimi anni con l’Amianto non si scherza.
Ci sono ancora troppi coperture dai capannoni industriali, garage in giardino che devono essere bonificati dall’amianto e che rappresentano una minaccia per la società.
Ricordiamo che ogni soggetto proprietario e Datore di Lavoro di qualsiasi tipo di fabbricato deve eseguire la valutazione dei materiali in cemento amianto e di altri manufatti contenenti amianto, a sue spese e tramite tecnico competente di sua fiducia.
Occorre che il proprietario delle aree nomini un responsabile per il controllo e la manutenzione che dovrà procedere alla valutazione del rischio, legato al potenziale rilascio di fibre nell´aria. La gestione dell’amianto non può essere in capo a persone inesperte o non abilitate. In relazione ai risultati della valutazione si dovranno mettere in opera degli interventi che possono essere di controllo (nel caso di materiali in buono stato) o di bonifica (nel caso di materiali in cattivo stato).

La valutazione deve essere eseguita anche se la presenza dell’amianto è solo sospetta.

In caso una proprietà venga contattata dalla Pubblica Amministrazione, si rende necessario trasmettere copia della valutazione medesima e comunicare il nominativo del tecnico incaricato. È richiesto di fornire in caso di controlli anche la lettera di incarico.
È opportuno che, anche in una proprietà condominiale, la documentazione relativa alla presenza e valutazione sull’amianto sia disponibile ad ogni proprietario.
Un nuovo “ Piano Amianto” della Regione Emilia Romagna per consolidare e migliorare quanto già è stato fatto finora con le azioni precedenti e sviluppare nuove azioni, secondo un approccio trasversale fra Ambiente, Salute e Lavoro.
Questi sono i principali obbiettivi del nuovo Piano Amianto Regionale 2015-2018 oltre al consolidamento della sorveglianza epidemologica, sanitaria e della conoscenza sulle attuali esposizioni dell’amianto.

Per maggiori informazioni potete contattare il nostro staff all’indirizzo mail info@b-ethic.it

28 aprile – Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro

Il tema scelto quest’anno per la Giornata mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro è «Salute e Sicurezza nell’utilizzo di prodotti chimici sul lavoro». I prodotti chimici sono elementi importanti nella vita moderna e continueranno ad essere prodotti ed utilizzati sui luoghi di lavoro. L’azione comune dei governi, dei datori di lavori, dei lavoratori stessi, può promuovere la gestione razionale dei prodotti chimici e realizzare un equilibrio adeguato tra i vantaggi che rappresentano le sostanze chimiche e le misure preventive e di controllo degli effetti indesiderati sui lavoratori, sulla popolazione e sull’ambiente.

Perché i prodotti chimici sono importanti sul luogo di lavoro?
La produzione e l’utilizzo delle sostanze chimiche in tutto il mondo presenta una delle sfide più significative per i programmi di Protezione del Luogo di Lavoro. Le sostanze chimiche sono importanti, e i vantaggi che queste sostanze rappresentano sono largamente diffusi e riconosciuti. Dai pesticidi che migliorano il rendimento e la qualità della produzione alimentare, ai farmaci per la cura delle malattie, ai prodotti di pulizia che aiutano una condizione di vita igieniche, le. Le sostanze chimiche sono anche fondamentali in numerosi procedimenti industriali di sviluppo di prodotti necessari a garantire un adeguato livello di vita. Tuttavia, i governi, i datori di lavoro e i lavoratori sono sempre confrontati con il problema del controllo dell’esposizione a queste sostanze nei Luoghi di Lavoro e della limitazione della loro emissione nell’ambiente.

Importante è la corretta Valutazione dei Rischi associati all’esposizione alle sostanze chimiche. Le sostanze chimiche presentano tutta una serie di possibili effetti negativi, dai rischi sanitari quali la cancerogenicità, ai rischi fisici quali l’infiammabilità, ai rischi ambientali quali la contaminazione diffusa e la tossicità per la flora e la fauna. Numerosi incendi, esplosioni e altri disastri sono causati da una mancanza di controllo dei rischi fisici delle sostanze chimiche.
Nel corso degli anni, la sicurezza delle sostanze chimiche è stata la materia nella quale si sono compiuti i maggiori progressi in materia di Salute e di Sicurezza sul Lavoro. Tuttavia, anche se, negli ultimi anni, sono stati compiuti progressi significativi in materia di regolamentazione e di gestione delle sostanze chimiche, e nonostante l’azione continua dei datori di lavoro e dei lavoratori per ridurre gli effetti negativi dell’utilizzo di sostanze pericolose, tutto ciò è ancora insufficiente. Continuano ad esserci incidenti gravi, con conseguenze negative per la salute dell’uomo e per l’ambiente. I lavoratori direttamente esposti a sostanze pericolose dovrebbero avere il diritto di lavorare in un ambiente sicuro e salubre, e di essere adeguatamente informati, formati e protetti.

Potete Contattare il nostro Staff per avere una analisi relativo al Rischio Chimico nelle Vostre realtà lavorative telefonando al numero 0532-243048 o via mail all’indirizzo commerciale@b-ethic.it

Colpo di calore: un rischio concreto

Il lavoro in condizioni di temperatura elevata è un classico per alcuni tipi di mansioni, su tutti ad esempio agricoltori, giardinieri, operai nei cantieri stradali, lavoratori edili, e in tante altre situazioni. Dopo avervi già parlato di lavoratori outdoor entriamo nel caso specifico del rischio da colpo di calore.

Nella nostra regione i dati del servizio sanitario regionale indicano un record di infortuni per colpi di calore negli ultimi cinque anni e nel 59% delle aziende ispezionate mancava il Documento di Valutazione Rischi. Il Datore di Lavoro, come recita il D.Lgs 81/08, deve valutare “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori”; tra questi anche quelli da calore tra disidratazione e colpo di calore, patologie della pelle, insolazione, disturbi respiratori ecc. ecc.

Per definire il rischio non è sufficiente considerare esclusivamente la temperatura, ma anche umidità, ventilazione ed irraggiamento. Verificare previsioni e condizioni meteo è decisivo: a rischio sono le giornate in cui si superano i 30° e l’umidità è oltre il 70%. Il lavoratore dovrà iniziare gradualmente per un acclimatamento intelligente, oltre a ricevere una informazione e formazione adeguata sugli effetti del calore, valutando anche la comprensione della lingua utilizzata nel percorso formativo.

Non possono mancare i dispositivi di protezione individuale, oltre ad una buona quantità di acqua fresca con la doppia finalità di rinfrescarsi e dissetarsi. Predisporre zone d’ombra e luoghi freschi si lega all’organizzazione di turni ed orari, nell’ottica di minimizzare il rischio grazie a rotazioni e pause per concentrare i lavori pesanti nelle ore più fresche della giornata.

La prevenzione è centrale valutando un vestiario traspirante e di colore chiaro (evitabile il lavoro a pelle nuda), idratandosi regolarmente e tenendo un’alimentazione povera di grassi e al contempo ricca di zuccheri e sali minerali. Infine onde evitare il colpo di calore non si può prescindere da una sorveglianza sanitaria completa: il medico competente darà il giudizio di idoneità al lavoro sostenendo fonti di calore, valutando il quadro clinico generale del lavoratore.

E se le precauzioni non tamponano la situazione come si manifesta e in che modo è utile agire durante un colpo di calore? La sola idratazione non basta, segni che anticipano il collasso sono: crampi muscolari, confusione, cute arrossata, sete intensa, poi vertigini, vomito, tremori, iperventilazione e formicolio alle dita.

Le modalità di intervento, oltre alla consueta chiamata al 118, sono da attuare nell’immediato posizionando il lavoratore all’ombra, sdraiato in caso di vertigini o sul fianco per la nausea. Il riposo assoluto si collega al tentativo di raffreddare la pelle con spugnature di acqua fresca, concentrate su fronte, nuca ed estremità.

Per ulteriori informazioni in merito non esitate a contattare il nostro Team di Professionisti specializzati in Ingegneria Ambientale e Sicurezza sul Lavoro. Chiamaci allo 0532-243048, oppure manda una mail all’indirizzo tecnico@b-ethic.it.

Carrelli semoventi braccio telescopico: visite periodiche

L’Inail relativamente ai carrelli semoventi braccio telescopico ha pubblicato un documento con istruzioni chiare relative alla prima verifica periodica, il tutto seguendo la norma dell’articolo 71 comma 11 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 aprile 2011. La messa in servizio dell’attrezzatura e la richiesta di prima verifica periodica è centrale, tale documento dà supporto ai datori di lavoro, e chiaramente ai tecnici verificatori Inail nella conduzione della verifica stessa.

Qual è il campo d’applicazione del documento? Escludendo i muletti, ovvero i carrelli industriali a forche, ci dobbiamo concentrare sui carrelli semoventi braccio fisso e carrelli semoventi braccio girevole. Per i primi intendiamo “carrelli elevatori a contrappeso dotati di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, non girevoli, utilizzati per impilare carichi“, con il dispositivo di sollevamento che “non deve essere girevole o comunque non deve presentare un movimento di rotazione maggiore di 5° rispetto all’asse longitudinale del carrello“. Per i secondi invece “carrelli elevatori a contrappeso dotati di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, girevoli, utilizzati per impilare carichi“. “Il dispositivo di sollevamento ruota intorno all’asse longitudinale del carrello di un angolo superiore a 5°“.

Le informazioni per il datore di lavoro? Il D.M. 11 aprile 2011 prevede che il datore di lavoro munito di carrello semovente braccio telescopico deve:

  • comunicare la messa in servizio dell’attrezzatura all’Unità Operativa Territoriale INAIL competente, perché provveda ad assegnare all’attrezzatura una matricola;
  • richiedere dopo al massimo 10 mesi dalla messa in servizio dell’attrezzatura, la prima delle verifiche periodiche all’Unità Territoriale INAIL competente.

La richiesta di prima verifica periodica costituisce per il datore di lavoro adempimento anche all’obbligo di comunicazione di messa in servizio. L’articolo 5.1.2 dell’allegato I al D.M. 11 aprile 20111 prescrive proprio la verifica dei carrelli semoventi braccio telescopico non rientranti in precedenti regimi di verifica.

Il carrello semovente a braccio telescopico è una macchina multifunzione, accompagnata dalla propria dichiarazione di conformità. Tale dichiarazione, come previsto al punto 4 dell’Allegato II punto 1 lettera A della Direttiva 2006/42/CE, può includere, se del caso, anche un’indicazione con la quale si dichiara la conformità alle altre direttive comunitarie e/o disposizioni pertinenti alle quali la macchina ottempera“.

Una volta inoltrata la comunicazione (dal 1 luglio 2013 dovrebbe essere inoltrata per via telematica, tramite punto cliente o tramite posta certificata) Inail assegnerà all’attrezzatura la matricola unica. Entro 45 giorni dalla richiesta potrà poi effettuare la prestazione (almeno sessanta giorni prima della scadenza della periodicità annuale prevista dall’allegato VII al D.Lgs. 81/08) o delegarla a soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro stesso.

In chiusura: cosa prevede la prima verifica?

Nel testo vengono descritti tutti i passaggi, i controlli eseguibili, la compilazione della scheda tecnica, sopralluogo e valutazione, conservazione e manutenzione, verbale ed esame documentale. Ogni documento utilizzato e le schede sopra riportate nel manuale in copia esempio, insieme a tutta la normativa di riferimento, direttive, leggi e circolari.

Dichiarazione MUD e scadenze

La Dichiarazione MUD deve essere presentata, con riferimento al periodo 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2016, entro il 30 aprile 2017. Prima di entrare nel dettaglio dei servizi proposti dal Team B.Ethic vediamo nello specifico la normativa riguardante il tema centrale di questo approfondimento.

L’articolo 12 del Decreto legge 30 dicembre 2016, n.244 ha modificato il Decreto del 31 agosto 2013 – convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, n.101. Cosa si è andati a stabilire? In pratica fino alla data del subentro nella gestione del Sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti da parte del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.205, nonché le relative sanzioni.

Cosa prevede l’articolo 189 c.3?  Semplicemente chi effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n.70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.

Fissati i punti normativi generali e dichiarate imprese, commercianti o persone interessate scendiamo nei particolari: ovvero le nostre proposte in merito.

B.Ethic ha un pacchetto di servizi che comprende:

  • Compilazione del MUD previa raccolta ed elaborazione dei dati riportati dall’azienda nei registri di carico e scarico e nei formulari per l’anno 2016;
  • Predisposizione file MUD;
  • Trasmissione telematica MUD alla CCIAA competente per territorio previo pagamento dei diritti segreteria;
  • Fornitura di report con dettaglio e totali dei dati come inseriti nella dichiarazione (utile per la gestione dei rifiuti).

Di cosa ha bisogno B.Ethic per poter agire? Le aziende interessate devono mettere a disposizione:

  • Registri di carico e scarico relativi all’anno 2016 (o fotocopie chiare e leggibili);
  • Quarta copia formulari rifiuti relativi all’anno 2016 (o fotocopie chiare e leggibili);
  • Copia del MUD relativo all’anno precedente (se non elaborato da B.Ethic);
  • Documento d’identità del Legale Rappresentante;
  • Copia di Visura Camerale;
  • Indicazione del numero di addetti relativo all’anno 2016.

Per espletare tutte le pratiche in tempo utile entro il 28 Aprile prossimo, è necessario che la documentazione sopra citata venga messa a disposizione di B.Ethic entro e non oltre venerdì 31 Marzo, per dare la possibilità di inserire tutte le pratiche entro il limite ultimo del 30 Aprile 2017.

L’offerta di B.Ethic in questo caso è molto chiara:

Procedura di elaborazione MUD 2017 per rifiuti prodotti nell’anno 2016 Indicare la categoria di interesse
1 CER Scheda rifiuto 120,00 € + IVA []
2 CER Schede rifiuto 140,00 € + IVA []
Da 3 a 5 CER Schede rifiuti 175,00 € + IVA []
Da 6 a 9 CER Schede rifiuti 245,00 € + IVA []
Da 10 a 13 CER Schede rifiuti 295,00 € + IVA []
Da 14 a 18 CER Schede rifiuti 340,00 € + IVA []
Oltre 18 CER Schede rifiuti DA VALUTARSI AD HOC []

I prezzi indicati nella tabella si riferiscono ad Aziende che presentano un solo Registro di Carico/Scarico mentre per numeri superiori di Registri presentati la valutazione del prezzo sarà fatta ad hoc.

Oltre al prezzo del MUD base vanno aggiunte altre voci di spesa:

– € 50,00 per ogni ulteriore unità locale (stessa ragione sociale)

– € 25,00 per ogni ulteriore blocco di formulari (per i trasportatori di rifiuti)

Per ciascuna dichiarazione MUD presentata sono previsti, indipendentemente dal numero di rifiuti:

  • € 10,00 per la denuncia Telematica quali diritti camerali da versare alla CCIAA di competenza.

I prezzi sopra riportati presuppongono consegna e ritiro dei registri e dei formulari presso gli uffici di B-Ethic System S.r.l.; per ritiri/consegne presso la sede del cliente si prevede il costo unitario aggiuntivo di € 20,00  + IVA.  

Per ulteriori informazioni in merito non esitate a contattare il nostro Team di Professionisti specializzati in Ingegneria Ambientale e Sicurezza sul Lavoro. Chiamaci allo 0532-243048, oppure manda una mail all’indirizzo info@b-ethic.it.

Aggiornamento formativo RSPP

La formazione riguardante lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro RSPP deve essere aggiornata con una buona costanza per essere efficace, garantendo la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Specialmente è necessario focalizzarsi sulle modifiche alle normative e alle evoluzioni dei vari rischi connessi alle mansioni di ogni lavoratore.

L’11 Gennaio 2017 è stata una data importante perché secondo l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 chi aveva una precedente formazione datata 11 gennaio 2012 era tenuto a svolgere l’aggiornamento formativo per lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro con funzione di RSPP.

Chi non ha svolto le ore di aggiornamento, obbligatorie nei tempi previste, perde la propria funzione dovendo ripartire da zero per conseguire nuovamente la qualifica  in questione. Nel caso dei lavoratori la mancanza nel campo della formazione va a pesare sul datore di lavoro, considerato inadempiente. Come spesso accade c’è l’eccezione che conferma la regola: dal punto 11, lettera a, dell’Accordo per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37 del Disegno di Legge 81/2008: “l’obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi”. Praticamente per i lavoratori e preposti formati prima del 11 gennaio 2007 – con una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi (punto 11) – l’aggiornamento sarebbe già dovuto avvenire entro l’11 gennaio 2013.

Per i datori di lavoro formati successivamente all’11 gennaio 2012 – e lavoratori, preposti e dirigenti – la data del reale completamento del corso formativo diventa il termine di partenza per il calcolo del quinquennio relativo all’aggiornamento.
Le sanzioni relative al D.Lgs 81/2008, previste dall’articolo 55 per la mancanza di una formazione adeguata sono l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,00 euro.

Sanzioni e sostanze chimiche: tutte le novità nel decreto

Sanzioni pecuniarie, amministrative, e distruzione a propria cura e spese in caso di sequestro amministrativo. Quando si parla di sostanze chimiche pericolose, precisamente di esportazione ed importazione, si fa riferimento al Regolamento (UE) n. 649/2012 che a seguito della riunione del Consiglio dei Ministri di venerdì 10 febbraio – dove è stato reso definitivo il decreto legislativo del 9/11/2016 – ha innovato la disciplina sanzionatoria.

Parlando di vigilanza ed accertamento delle sanzioni si fa riferimento al Ministero della salute, al Ministero dell’ambiente, e a quello dello sviluppo economico. Per le rispettive competenze sono chiamati in causa anche l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, il Corpo della Guardia di finanza, le Regioni, oltre alle province autonome di Trento e Bolzano.

Violare le prescrizioni sul regolamento di riferimento per esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose è un atto grave con potenziali influenze negative a cascata su tutta la comunità; il regolamento dà attuazione alle norme sul Commercio internazionale di prodotti chimici pericolosiConvenzione di Rotterdam, in special modo sul previo assenso informato per alcuni prodotti particolarmente pericolosi.

Vige l’obbligo di notifica e di autorizzazione del controllo, per garantire una totale protezione della salute e dell’ambiente circostanze contro i potenziali danni correlati al commercio internazionale di tali prodotti.

Il rischio chimico derivante da tali composti deve essere correttamente valutato, B.Ethic grazie al suo Team di Professionisti specializzati in Ingegneria Ambientale e Sicurezza sul Lavoro riesce a fornire una consulenza multidisciplinare che copre anche l’ambito su cui si concentra tale approfondimento.

Per ulteriori informazioni in merito non esitate a contattare il nostro Team di Professionisti specializzati in Ingegneria Ambientale e Sicurezza sul Lavoro. Chiamaci allo 0532-243048, oppure manda una mail all’indirizzo info@b-ethic.it.

Dati Inail: la lettura di B.Ethic

Gli infortuni mortali sul lavoro non vengono raccontati sempre da giornali e tv, molti casi – specialmente quelli che non rientrano nelle statistiche nazionali – rimangono in una nebbia poco definita, a volte di omessa denuncia. L’Inail è l’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie e fornisce statistiche, spesso troppo fredde per essere analizzate. Chi non è iscritto all’Inail o chi è irregolare non rientra nei dati. Tali lavoratori – stimati intorno ai due milioni – non esistono per le statistiche ufficiali; essi appartengono ad altri istituti assicurativi, tra forze armate, polizia, vigili del fuoco o liberi professionisti.

L’anomalia impedisce un calcolo completo e sottolineato tale dato di fatto possiamo comunque osservare che nel 2016 le denunce di incidenti mortali sono calate del 13%, la percentuale poi è scremata e un terzo di queste finiscono derubricate a “rischio generico”, a tutti in pratica poteva capitare di morire in quel momento a prescindere dal lavoro svolto. Rimane labile il confine tra le cause, ma nonostante tutte le complessità del sistema l’Inail mette in risalto alcuni numeri confortanti. Su tutti il 40% in meno di infortuni mortali, negli ultimi dieci anni sono quasi dimezzate le morti sul lavoro.

Gli analisti si dividono in due grandi gruppi: chi pone il focus sul maggior grado di conoscenza e sull’azione ottima di prevenzione e controlli per aumentare la consapevolezza del lavoratore; chi spiega e punta l’indice sulla crisi economica ha influito paradossalmente limando gli infortuni, lavorando meno si è esposti a rischi minori.

Il nostro Team, come ente accreditato per la Formazione Professionale dalla Regione Emilia Romagna, nella sua attività tra corsi aziendali personalizzati e collettivi, ha un ricco catalogo di proposte rispondenti alle necessità aziendali. Lo storico dei corsi e la grande conoscenza del mondo reale del lavoro che ne deriva sfociano in un pensiero: occorre più formazione qualificata, a partire dalle scuole!