Carrelli semoventi braccio telescopico: visite periodiche

L’Inail relativamente ai carrelli semoventi braccio telescopico ha pubblicato un documento con istruzioni chiare relative alla prima verifica periodica, il tutto seguendo la norma dell’articolo 71 comma 11 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 aprile 2011. La messa in servizio dell’attrezzatura e la richiesta di prima verifica periodica è centrale, tale documento dà supporto ai datori di lavoro, e chiaramente ai tecnici verificatori Inail nella conduzione della verifica stessa.

Qual è il campo d’applicazione del documento? Escludendo i muletti, ovvero i carrelli industriali a forche, ci dobbiamo concentrare sui carrelli semoventi braccio fisso e carrelli semoventi braccio girevole. Per i primi intendiamo “carrelli elevatori a contrappeso dotati di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, non girevoli, utilizzati per impilare carichi“, con il dispositivo di sollevamento che “non deve essere girevole o comunque non deve presentare un movimento di rotazione maggiore di 5° rispetto all’asse longitudinale del carrello“. Per i secondi invece “carrelli elevatori a contrappeso dotati di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, girevoli, utilizzati per impilare carichi“. “Il dispositivo di sollevamento ruota intorno all’asse longitudinale del carrello di un angolo superiore a 5°“.

Le informazioni per il datore di lavoro? Il D.M. 11 aprile 2011 prevede che il datore di lavoro munito di carrello semovente braccio telescopico deve:

  • comunicare la messa in servizio dell’attrezzatura all’Unità Operativa Territoriale INAIL competente, perché provveda ad assegnare all’attrezzatura una matricola;
  • richiedere dopo al massimo 10 mesi dalla messa in servizio dell’attrezzatura, la prima delle verifiche periodiche all’Unità Territoriale INAIL competente.

La richiesta di prima verifica periodica costituisce per il datore di lavoro adempimento anche all’obbligo di comunicazione di messa in servizio. L’articolo 5.1.2 dell’allegato I al D.M. 11 aprile 20111 prescrive proprio la verifica dei carrelli semoventi braccio telescopico non rientranti in precedenti regimi di verifica.

Il carrello semovente a braccio telescopico è una macchina multifunzione, accompagnata dalla propria dichiarazione di conformità. Tale dichiarazione, come previsto al punto 4 dell’Allegato II punto 1 lettera A della Direttiva 2006/42/CE, può includere, se del caso, anche un’indicazione con la quale si dichiara la conformità alle altre direttive comunitarie e/o disposizioni pertinenti alle quali la macchina ottempera“.

Una volta inoltrata la comunicazione (dal 1 luglio 2013 dovrebbe essere inoltrata per via telematica, tramite punto cliente o tramite posta certificata) Inail assegnerà all’attrezzatura la matricola unica. Entro 45 giorni dalla richiesta potrà poi effettuare la prestazione (almeno sessanta giorni prima della scadenza della periodicità annuale prevista dall’allegato VII al D.Lgs. 81/08) o delegarla a soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro stesso.

In chiusura: cosa prevede la prima verifica?

Nel testo vengono descritti tutti i passaggi, i controlli eseguibili, la compilazione della scheda tecnica, sopralluogo e valutazione, conservazione e manutenzione, verbale ed esame documentale. Ogni documento utilizzato e le schede sopra riportate nel manuale in copia esempio, insieme a tutta la normativa di riferimento, direttive, leggi e circolari.