Tirocini Formativi: obbligatoria la Certificazione delle conoscenze

La Regione Emilia-Romagna (con D.G.R. n. 960/2014 e 1172/2014), per i tirocini avviati a partire dal 1 settembre 2014, ha introdotto l’obbligo di “certificare” le capacità e conoscenze acquisite dal tirocinante nel periodo svolto in azienda.

B.Ethic s.r.l., in qualità di Ente accreditato della Regione, è a disposizione delle aziende che hanno attivato un tirocinio attraverso un Centro per l’Impiego della Provincia di Ferrara o le Università per offrire il servizio di “certificazione” delle capacità e conoscenze acquisite dal partecipante nel corso del periodo vissuto in azienda.

Gli oneri di “certificazione” sono a carico della Regione Emilia-Romagna.

Siamo a disposizione per qualunque informazione al n. 0532-243048 – mail formazione@b-ethic.it

13 dicembre 2014: entra in vigore la Nuova Etichettatura Alimenti

Obbligo di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
Sulla Gazzetta Ufficiale UE del 22 novembre 2011 è stato pubblicato il nuovo Regolamento UE N.
1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Il Regolamento entra
in vigore dal il 13 dicembre 2014, ad eccezione della dichiarazione nutrizionale che decorrere dal 13
dicembre 2016 salvo, quest’ultimo caso, di applicarlo prima del 13 dicembre 2014 su base volontaria
rispettando le prescrizioni del Regolamento.
Il responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione
sociale è commercializzato il prodotto.
L’elenco delle indicazioni obbligatorie da inserire nell’etichetta del prodotto è composto:
a) dalla denominazione dell’alimento;
b) dall’elenco degli ingredienti;
c) da qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II (allegato alla presente circolare) o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o
intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel
prodotto finito, anche se in forma alterata;
d) dalla quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
e) dalla quantità netta dell’alimento;
f) dal termine minimo di conservazione o dalla data di scadenza;
g) dalle condizioni particolari di conservazione e/o dalle condizioni d’impiego;
h) dal nome o dalla ragione sociale e dall’indirizzo dell’operatore del settore alimentare;
i) dal paese d’origine o dal luogo di provenienza ove previsto;
j) dall’istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato
dell’alimento;
k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolimetrico volumico
effettivo;
l) da una dichiarazione nutrizionale*.
*La dichiarazione nutrizionale di cui al punto l) non è obbligatoria per gli alimenti elencati all’allegato V
(allegato alla presente circolare) di cui si segnala in particolare il punto 19 che individua come
categoria non soggetta:
19. gli alimenti forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore
finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente il consumatore finale.
Per quanto riguarda la presentazione delle informazioni obbligatorie sugli alimenti esse devono
essere apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed
eventualmente indelebili.

Accordo Stato – Regioni 22 Feb 2012

A partire dal 12 marzo 2015, gli incaricati all’uso di una o più attrezzature, sotto elencate, devono effettuare il corso di abilitazione completo ai sensi dell’Accordo di durata variabile in funzione del tipo di attrezzatura guidato:

– carrelli elevatori semoventi (muletti) con conducenti a bordo, carrelli semoventi a braccio telescopico, carrelli/sollevatori/elevatori semoventi, telescopici rotativi;

– Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori;

– Gru a torre;

– Gru per autocarro;

– Macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne).

L’abilitazione ha una validità di 5 anni, allo scadere dei quali sarà necessario seguire un corso di aggiornamento della durata di 4 ore per tutti i tipi di abilitazione.

CONTATTI: per informazioni e adesioni contattare B.Ethic s.r.l. al n. 0532-243048, oppure: formazione@b-ethic.it

Decreto Milleproroghe 2015

PER GLI OPERATORI CHE UTILIZZANO LE MACCHINE IN AMBITO AGRICOLO E FORESTALE

La novità del 2015 sul patentino per la guida delle attrezzature di lavoro è introdotta dal decreto Milleproroghe 2015, L. 27.02.2015, GU n. 49 del 28.02.2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore: l’art. 8 comma 5 bis ha differito la data di entrata in vigore dell’obbligo di abilitazione professionale per l’uso di macchine agricole prima dell’incarico, per i lavoratori autonomi/subordinati che sono incaricati a utilizzarle per la prima volta senza avere esperienza pregressa, al 31 dicembre 2015.

Restano invariate, ad oggi, le scadenze contenute nella circolare n. 45 del Ministero del lavoro del 24 dicembre 2013:

– POSSESSO DELL’ESPERIENZA DOCUMENTATA DI CUI AL PUNTO 9.4 DELL’ACCORDO 22 febbraio 2012: i lavoratori autonomi/subordinati che alla data del 22 marzo 2015 hanno esperienza pregressa documentata pari almeno a 2 anni, sono soggetti al corso di aggiornamento (4 ore) entro 5 anni dalla data di pubblicazione dell’Accordo 22 febbraio 2012, ossia entro il 13 marzo 2017;

– RICONOSCIMENTO DEI CORSI EFFETTUATI DI CUI AL PUNTO 9.1 DELL’ACCORDO 22 febbraio 2012:

i lavoratori autonomi/subordinati che alla data del 22 marzo 2015 hanno formazione pregressa con frequentazione del corso di cui al punto 9.1 lettera b) e c) dell’Accordo, sono soggetti al corso di aggiornamento (4 ore) entro 24 mesi a partire dal 22 marzo 2015, ossia entro il 22 marzo 2017;

– TERMINE DI VALIDITA’ DELLA NORMA TRANSITORIA DI CUI AL PUNTO 12 DELL’ACCORDO 22 febbraio 2012:

i lavoratori che alla data del 22 marzo 2015 sono incaricati all’uso delle sole “macchine agricole” devono effettuare gli specifici corsi di formazione teorico pratico entro 24 mesi da detta data, ossia entro il 22 marzo 2017.

PER LA PREVENZIONE INCENDI, CISTERNE MOBILI, REVISIONE MACCHINE AGRICOLE

Il decreto Milleproghe 2015 ha disposto il rinvio dell’entrata in vigore delle disposizioni previste dal regolamento di semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi, per le cisterne mobili di gasolio di carburante (diesel tank) con capacità fino a 9.000 litri, in esercizio alla data del 7 ottobre 2011 e che da tale data rientrano per la prima volta nella disciplina citata:

– PREVENZIONE INCENDI- CISTERNE MOBILI :

Cisterne mobili fino a 6 metri cubi di capienza non sono soggette alla normativa in materia di prevenzione incendi;

cisterne tra i 6 e i 9 metri cubi sono soggette alla normativa. Per quelle già esistenti (a partire dal 22/09/2011) il termine per l’assolvimento degli adempimenti è prorogato al 7 ottobre 2016.

– REVISIONE MACCHINE AGRICOLE:

Il decreto che dispone la revisione obbligatoria dovrà essere emanato entro e non oltre il 30/06/2015.

La revisione delle macchine partirà dal 31 dicembre 2015 con precedenza per i mezzi immatricolati prima del 01 gennaio 2009.

CONTATTI: per informazioni e adesioni contattare B.Ethic s.r.l. al n. 0532-243048, oppure: formazione@b-ethic.it