13 dicembre 2014: entra in vigore la Nuova Etichettatura Alimenti

Obbligo di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
Sulla Gazzetta Ufficiale UE del 22 novembre 2011 è stato pubblicato il nuovo Regolamento UE N.
1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Il Regolamento entra
in vigore dal il 13 dicembre 2014, ad eccezione della dichiarazione nutrizionale che decorrere dal 13
dicembre 2016 salvo, quest’ultimo caso, di applicarlo prima del 13 dicembre 2014 su base volontaria
rispettando le prescrizioni del Regolamento.
Il responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione
sociale è commercializzato il prodotto.
L’elenco delle indicazioni obbligatorie da inserire nell’etichetta del prodotto è composto:
a) dalla denominazione dell’alimento;
b) dall’elenco degli ingredienti;
c) da qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II (allegato alla presente circolare) o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o
intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel
prodotto finito, anche se in forma alterata;
d) dalla quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
e) dalla quantità netta dell’alimento;
f) dal termine minimo di conservazione o dalla data di scadenza;
g) dalle condizioni particolari di conservazione e/o dalle condizioni d’impiego;
h) dal nome o dalla ragione sociale e dall’indirizzo dell’operatore del settore alimentare;
i) dal paese d’origine o dal luogo di provenienza ove previsto;
j) dall’istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato
dell’alimento;
k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolimetrico volumico
effettivo;
l) da una dichiarazione nutrizionale*.
*La dichiarazione nutrizionale di cui al punto l) non è obbligatoria per gli alimenti elencati all’allegato V
(allegato alla presente circolare) di cui si segnala in particolare il punto 19 che individua come
categoria non soggetta:
19. gli alimenti forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore
finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente il consumatore finale.
Per quanto riguarda la presentazione delle informazioni obbligatorie sugli alimenti esse devono
essere apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed
eventualmente indelebili.