Decreto Milleproroghe 2015

PER GLI OPERATORI CHE UTILIZZANO LE MACCHINE IN AMBITO AGRICOLO E FORESTALE

La novità del 2015 sul patentino per la guida delle attrezzature di lavoro è introdotta dal decreto Milleproroghe 2015, L. 27.02.2015, GU n. 49 del 28.02.2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore: l’art. 8 comma 5 bis ha differito la data di entrata in vigore dell’obbligo di abilitazione professionale per l’uso di macchine agricole prima dell’incarico, per i lavoratori autonomi/subordinati che sono incaricati a utilizzarle per la prima volta senza avere esperienza pregressa, al 31 dicembre 2015.

Restano invariate, ad oggi, le scadenze contenute nella circolare n. 45 del Ministero del lavoro del 24 dicembre 2013:

– POSSESSO DELL’ESPERIENZA DOCUMENTATA DI CUI AL PUNTO 9.4 DELL’ACCORDO 22 febbraio 2012: i lavoratori autonomi/subordinati che alla data del 22 marzo 2015 hanno esperienza pregressa documentata pari almeno a 2 anni, sono soggetti al corso di aggiornamento (4 ore) entro 5 anni dalla data di pubblicazione dell’Accordo 22 febbraio 2012, ossia entro il 13 marzo 2017;

– RICONOSCIMENTO DEI CORSI EFFETTUATI DI CUI AL PUNTO 9.1 DELL’ACCORDO 22 febbraio 2012:

i lavoratori autonomi/subordinati che alla data del 22 marzo 2015 hanno formazione pregressa con frequentazione del corso di cui al punto 9.1 lettera b) e c) dell’Accordo, sono soggetti al corso di aggiornamento (4 ore) entro 24 mesi a partire dal 22 marzo 2015, ossia entro il 22 marzo 2017;

– TERMINE DI VALIDITA’ DELLA NORMA TRANSITORIA DI CUI AL PUNTO 12 DELL’ACCORDO 22 febbraio 2012:

i lavoratori che alla data del 22 marzo 2015 sono incaricati all’uso delle sole “macchine agricole” devono effettuare gli specifici corsi di formazione teorico pratico entro 24 mesi da detta data, ossia entro il 22 marzo 2017.

PER LA PREVENZIONE INCENDI, CISTERNE MOBILI, REVISIONE MACCHINE AGRICOLE

Il decreto Milleproghe 2015 ha disposto il rinvio dell’entrata in vigore delle disposizioni previste dal regolamento di semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi, per le cisterne mobili di gasolio di carburante (diesel tank) con capacità fino a 9.000 litri, in esercizio alla data del 7 ottobre 2011 e che da tale data rientrano per la prima volta nella disciplina citata:

– PREVENZIONE INCENDI- CISTERNE MOBILI :

Cisterne mobili fino a 6 metri cubi di capienza non sono soggette alla normativa in materia di prevenzione incendi;

cisterne tra i 6 e i 9 metri cubi sono soggette alla normativa. Per quelle già esistenti (a partire dal 22/09/2011) il termine per l’assolvimento degli adempimenti è prorogato al 7 ottobre 2016.

– REVISIONE MACCHINE AGRICOLE:

Il decreto che dispone la revisione obbligatoria dovrà essere emanato entro e non oltre il 30/06/2015.

La revisione delle macchine partirà dal 31 dicembre 2015 con precedenza per i mezzi immatricolati prima del 01 gennaio 2009.

CONTATTI: per informazioni e adesioni contattare B.Ethic s.r.l. al n. 0532-243048, oppure: formazione@b-ethic.it