D.Lgs. 81/08, Titolo I, Capo III, Sezione IV. Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011.
Art. 37: “Il datore di lavoro assicura che ciascun Lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza”.
Il corso per la formazione e l’informazione del Lavoratore si occupa si fornire tutte le nozioni principali sugli aspetti della sicurezza, obblighi da rispettare e divieti per la prevenzione dei possibili rischi presenti durante l’attività lavorativa.
L’Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011 prevede percorsi formativi specifici obbligatori per i Lavoratori, la cui durata minima è stabilita in base alla classificazione ATECO.
In base al livello di Rischio dell’azienda, la durata del corso può essere di:
– 8 ore, per aziende a RISCHIO BASSO;
– 12 ore, per aziende a RISCHIO MEDIO;
– 16 ore, per aziende a RISCHIO ALTO.
E’ previsto l’aggiornamento di questo corso con scadenza quinquennale, della durata di 6 ore.
Sanzioni: in caso di non adeguata formazione dei Lavoratori, il Datore di Lavoro inadempiente è punibile con l’arresto da 3 a 6 mesi o un’ammenda da € 2.740 a € 7.014.