Valutazione rischio incendio,
CPI, PEI, verifiche di conformità
- Incendio, si attribuisce un livello di rischio basso, medio, elevato sulla base dei materiali immagazzinati e manipolati, delle caratteristiche costruttive del luogo di lavoro compresi i materiali di rivestimento, del numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza. La valutazione dei rischi di incendio deve consentire, al datore di lavoro, la scelta dei provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro;
- CPI, è un attestato rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco, e certifica la conformità degli impianti e della struttura alle norme antincendio. Lo devono richiedere i titolari di attività lavorative che rientrano nell’elenco attività del D.P.R. 151 del 1 agosto 2011 (ha sostituito il D.M. 98 del 1982);
- PEI, per gestire un’emergenza è necessario essere preparati ed organizzati in squadre ed ogni componente deve sapere cosa fare.
Nelle attività in cui sono presenti almeno 10 lavoratori è obbligatorio redire il piano di emergenza ed evacuazione secondo quanto disposto dal D.M. 64 del 1998; verifiche di conformità dei presidi antincendio e degli impianti.
Sanzioni
Si riporta di seguito un elenco, non esaustivo, relativo alle principali ipotesi di reato previste dal D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e succ. mod., relativamente alle violazioni delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro che rientrano tra le competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (C.N.VV.F.):
Violazione dell’Art. 46, comma 2: Omessa adozione di idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori (es. per mancata effettuazione dei lavori di cui al progetto approvato o per mancato rispetto delle disposizioni contenute sulla regola tecnica di prevenzione incendi, ecc).
(punito dall’Art. 55 comma 5 lett. c con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.315 a 5.699 euro)
Violazione dell’Art. 64, comma 1: Il luogo di lavoro non è conforme ai requisiti di cui all’articolo 63, comma 1 per la mancanza dei seguenti requisiti indicati nell’Allegato IV:
1.5.2. Le vie e le uscite di emergenza non risultano sgombre.
1.5.5. Le vie e le uscite di emergenza non hanno altezza minima di m 2,0 e/o larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio.
1.5.6. Le uscite di emergenza sono dotate di porte non apribili nel verso dell’esodo.
1.5.7. Le porte delle uscite di emergenza risultavano chiuse a chiave in presenza di lavoratori in azienda in assenza di specifica autorizzazione degli organi di vigilanza.
1.5.11. Le vie e le uscite di emergenza non sono dotate di un’illuminazione di sicurezza.
1.5.14.2. Le aperture nelle pareti, che permettono il passaggio di una persona e che presentano pericolo di caduta per dislivelli superiori ad un metro, non sono provviste di solida barriera o munite di parapetto normale.
4.1.3. Non sono stati predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei.
4.1.3. I mezzi ed impianti di estinzione non sono mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto.
4.4.1. I progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui al punto 4.3 o di modifiche di quelli esistenti, non sono stati sottoposti al preventivo parere di conformità sui progetti, da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco (NB: attività di cui alle cat. B e C dell’allegato I del DPR 151/2011)
(punito dall’Art. 68 comma 1 lett. b con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.096 a 5.261 euro)
Violazione dell’Art. 163, comma 1: Omessa predisposizione di segnaletica di sicurezza conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da Allegato XXIV a Allegato XXXII.
(punito dall’Art. 165 comma 1 lett. a con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.740 a 7.014 euro)
Mancata presentazione della scia
Con l’entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, secondo un’interpretazione fornita con Lett.circ. n. 13061 del 6 ottobre 2011:
“Le sanzioni penali previste per l’omessa richiesta del rilascio o rinnovo del CPI di cui all’articolo 20 del d.lgs. 139/06, trovano ora applicazione a tutte le attività individuate nell’allegato I in caso di mancata presentazione di SCIA.” (Interpretazione fornita con Lett.circ. n. 13061 del 6 ottobre 2011).
Secondo tale interpretazione la mancata presentazione della SCIA è equiparata all’omessa richiesta di rilascio o rinnovo del C.P.I.
Inoltre, le sanzioni penali si applicherebbero a tutte le “attività soggette” del DPR n. 151/2011 (cat. A/B/C).
Art. 20 del D.Lgs 139/06 – Sanzioni penali e sospensione dell’attività – Comma 1: Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da euro 258 a euro 2.582, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni, da individuare con il D.P.R., previsto dall’art. 16, co. 1 (cioè il D.P.R. n. 151/2011).
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