CARRELLI ELEVATORI CON CONDUCENTE A BORDO
ATTREZZATURE
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D. Lgs 81/08: ai sensi dell’art. 73 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012:
“ 1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.
3. Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.”
Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 Allegato VI:
“1.0. … l’utilizzo di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo aventi caratteristiche diverse da quelle esplicitamente considerate nel presente allegato, richiede il possesso, da parte dell’operatore, di almeno una delle abilitazioni di cui al presente allegato.”
La durata del corso è di 12 ore. Inoltre è prevista la formazione per “braccio telescopico” e “telescopici rotativi” della durata di 4 ore.
E’ previsto l’aggiornamento attrezzature di questo corso con scadenza quinquennale della durata di 4 ore.
Sanzioni: Arresto da 3 a 6 mesi o Ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
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LA CONSAPEVOLEZZA DEL LAVORO È UN DIRITTO DI TUTTI.
offriamo un vasta gamma di servizi di consulenza e gestione della sicurezza sul lavoro