Valutazione rischio incendio: 3 nuovi decreti e un Mini-Codice

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Lo scorso 27 maggio 2020 è stato presentato dal CCTS (Comitato centrale tecnico scientifico) uno schema di tre decreti che stabilisce:

  • i criteri per la valutazione del rischio incendi nei luoghi di lavoro;
  • le misure di prevenzione e protezione da adottare da attuare durante il normale esercizio dell’attività e in caso di incendio;
  • l’obbligo di adeguarsi entro 5 anni dall’entrata in vigore.

 

Una volta trasmessi al Ministero del Lavoro per il relativo concerto, “Decreto Controlli”, “Decreto GSA” e “Decreto Mini-codice” manderanno definitivamente in pensione il vecchio DM 1998.

 

Valutazione rischio incendio: cosa cambia

 

La ragione principale dietro l’aggiornamento normativo di prossima pubblicazione è quella di dare vita ad un linguaggio comune in grado di connettere il mondo della sicurezza e salute sul lavoro con quello della prevenzione incendi.

 

Vediamo ora nello specifico quali novità verranno introdotte con i tre nuovi decreti.

 

  • Decreto controlli si occupa dei “criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art.46 co.3 lett.1 punto 3 del D.Lgs. 81/08” e introduce l’obbligatorietà della qualificazione dei tecnici manutentori (secondo le modalità stabilite all’Allegato II). Si ribadisce inoltre che l’adozione della normativa tecnica volontaria (norme ISO, UNI, IEC, EN, CEI) conferisce presunzione di conformità, ma rimane non obbligatoria, per quanto suggerita.
  • Decreto GSA determina i “criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art.46 co.3 lett.1 punti 2 e 4 del D.Lgs. 81/08” e ridefinisce i criteri per predisporre il piano di emergenza e per la formazione degli addetti servizio antincendio, stabilendo la cadenza dell’aggiornamento quinquennale;
  • Decreto Mini-Codice definisce i “criteri generali di progettazione e realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro, ai sensi dell’art.46 co.3 lett.1 punto 1 del D.Lgs. 81/08”. Il Mini-Codice viene definito un nuovo approccio semplificato, ma altrettanto prestazionale.

 

Criteri di progettazione ed esercizio della sicurezza antincendio

 

Con il nuovo schema di decreti sono stati individuati i criteri di sicurezza antincendio in una via d’esodo, la presenza di estintori su tutto il perimetro dell’ambiente lavorativo, l’applicazione delle normazioni tecniche volontarie e in uno spazio sufficiente per permettere il libero intervento dei Vigili del Fuoco:

  • esodo: il criterio deve prevedere almeno due vie indipendenti, ma è ammessa una sola via d’esodo in presenza di corridoi ciechi di lunghezza fino a 30 metri. Questi possono arrivare a 45 metri in presenza di un idoneo IRAI (Impianto di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendi) o se l’altezza media dei locali serviti dal corridoio cieco è di almeno 5 metri. La larghezza di ciascun percorso delle vie d’esodo orizzontali e verticali deve essere almeno di 900 mm e sono ammessi varchi di larghezza inferiore;
  • estintori: per calcolare il numero di apparecchi si fa riferimento alla distanza massima di raggiungimento pari a 40 metri;
  • normazione UNI: l’applicazione della normazione tecnica volontaria (ISO, UNI, IEC, EN, CEI) costituisce presunzione di conformità;
  • operatività antincendio: va assicurata la possibilità di avvicinare i mezzi di soccorso antincendio alla distanza massima di 50 metri dagli accessi dell’attività.

 

Per i luoghi di lavoro a basso rischio si applica il Mini-Codice

 

Per la valutazione rischio incendio dei luoghi di lavoro a basso rischio è stato stilato il “Mini-Codice”: poche misure atte a evitare l’insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze. L’approccio adottato riprende quello del “Codice di prevenzione incendi”, ma in forma ridotta.

 

Al momento la bozza classifica a basso rischio d’incendio i luoghi di lavoro ubicati nelle attività cosiddette “non soggette e non normate”, ossia non sottoposte a controllo dei Vigili del Fuoco (l’elenco è allegato al Dpr 151 del 2011) e prive di regola tecnica specifica (Regola Tecnica Verticale). In più, per essere considerato a basso rischio d’incendio, ai fini dell’applicazione del nuovo Dm, il luogo di lavoro deve rispondere a sette requisiti aggiuntivi, verificati contemporaneamente:

  1. adibiti ad attività afferenti ad un solo responsabile dell’attività̀;
  2. con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
  3. con superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2;
  4. con piani situati a quota compresa tra -5 m e +24 m;
  5. ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità̀ significative;
  6. ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità̀ significative;
  7. ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

 

Per i luoghi di lavoro non classificabili come a “basso rischio” si applica la Regola tecnica orizzontale (RTO) del Codice di prevenzione incendi (DM 3 Agosto 2015), sottolineando la stretta interconnessione che lega “sicurezza sul lavoro” (D.lgs.81/08) e “prevenzione incendi” (Codice).

La corretta valutazione dei rischi, compreso il pericolo di incendio sul lavoro, si dimostra, così, fondamentale per la sicurezza di ogni azienda.

 

Per maggiori informazioni sul nuovo schema di decreti, scrivici a info@b-ethic.it. Saremo felici di rispondere a ogni tuo dubbio.