Rischio vibrazione: come si valuta?

Rischio vibrazione. La vibrazione meccanica è un fattore di rischio che rientra tra gli agenti fisici come rumore, campi elettromagnetici e radiazioni artificiali. Essi sono indicati nel Testo Unico ed è ormai nota una correlazione tra rischio vibrazione e patologie come angiopatia e osteoartropatia; con particolare riferimento al binomio mano-braccio sono esposti lavoratori che utilizzano martelli demolitori, picconatori, trapani a percussione, cesoie, levigatrici, seghe circolari ecc. ecc.

La valutazione del rischio vibrazione si esegue facendo attenzione a norme come UNI EN ISO 5349-1 “Vibrazioni meccaniche. Misurazione e valutazione dell’esposizione dell’uomo alle vibrazioni trasmesse alla mano” e UNI EN ISO 5349-2 “Vibrazioni meccaniche. Misurazione e valutazione dell’esposizione dell’uomo alle vibrazioni trasmesse alla mano”. Da non tralasciare la norma UNI ISO 2631-1 “Vibrazioni meccaniche e urti. Valutazione dell’esposizione dell’uomo alle vibrazioni trasmesse al corpo intero”. I valori sono poi sottoposti a confronto con i valori di esposizione presenti nell’art. 201 del D.Lgs. n. 81/2008 in modo da porli in una specifica fascia di rischio.

Oltre a particolari strumenti dobbiamo considerare i “mezzi vibranti”, in particolar modo carrelli elevatori per movimentare carichi, dove la vibrazione può essere attutita solo scegliendo modelli adeguati, oppure innalzando i livelli di comfort del sedile. Turnare gli addetti è un altro aspetto più procedurale ed organizzativo che riduce l’esposizione al rischio.

Che elementi è necessario valutare quando si parla di rischio vibrazione?

  • tipo e durata dell’esposizione;
  • valori limite di esposizione indicati nell’articolo 201 del Testo Unico;
  • effetti indiretti sulla sicurezza e la salute dei lavoratori che derivano da interazione con vibrazioni, rumore e altre attrezzature;
  • informazioni e modalità d’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro, direttamente fornita dal costruttore;
  • valutare la possibilità di attrezzature alternative per ridurre la possibilità di incorrere in malattie o infortuni;
  • coordinamento ed informazioni fornite dalla sorveglianza sanitaria.

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