Edilizia scolastica: prevenzione incendi e novità

La Gazzetta Ufficiale parla chiaro, il Decreto del Ministero dell’Interno del 12 maggio 2016 – “Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l’edilizia scolastica” – dà indicazioni e scadenze differenziate, di cui al Decreto del Ministero del 26 agosto 1992.

Il 31 dicembre 2016 sarà la data ultima per portare a termine l’adeguamento e seguire la normativa, questo per gli edifici scolastici e i locali adibiti ad esserlo esistenti alla data del 26 maggio 2016.

Entro tre mesi dall’entrata in vigore del nuovo decreto ogni scuola dovrà attuare le misure presenti ai punti: 7.0-8-9.2-10-12. Dopo ulteriori tre mesi, a sei mesi dalla normativa: le scuole preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18 dicembre 1975, attuano le misure ai punti: 2.4-3.1-5 (5.5 larghezza totale riferita al solo piano di massimo affollamento)-6.1-6.2-6.3.0-6.4-6.5-6.6-7.1-9.1-9.3. Per quelle realizzate successivamente al 18 dicembre 1975 ed entro la data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992, si attua le misure ai punti: 2.4-3-4-5-6.1-6.2-6.3-6.4-6.5-6.6-7.1-9.1-9.3. Infine le scuole realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992 attuano tutte le misure qui previste.

Oltre a ciò, seguendo gli adempimenti previsti ed entro la scadenza del 31 dicembre 2016, è necessario presentare una segnalazione certificata di inizio attività, indicando le varie opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza.
Gli edifici esentati dall’obbligo di adeguamento devono presentare particolari caratteristiche: essere in possesso del certificato di prevenzione incendi, in corso di validità, oppure avere tra le mani un certificato di inizio attività di cui all’art.4 del D.P.R 1 agosto 2011, n.151.
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