DPI e requisiti supplementari comuni: Reg. UE

Sul nuovo Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 per i dispositivi di protezione individuale – che abroga la Direttiva 89/686/CEE e che si applicherà, con alcune eccezioni, dal 21 aprile 2018 (è infatti da questa data che sarà effettivamente abrogata la Direttiva 89/686/CEE) – ci siamo soffermati indicando in un precedente approfondimento i requisiti generali. Come anticipato ora scendiamo maggiormente nello specifico trattando le disposizioni sui “Requisiti supplementari comuni a diversi tipi di DPI”.

Prima di tutto i DPI devono avere sistemi di regolazione flessibili, ma fabbricati in modo da non potersi allentare accidentalmente. La fabbricazione deve evitare la sudorazione al minimo, in base alle principali condizioni di impiego prevedibili. Per quanto riguarda DPI per viso, occhi e apparato respiratorio essi devono porre in gioco limitazioni ridotte al minimo, compatibili con l’uso di occhiali o di lenti a contatto. Il mese e l’anno di scadenza devono essere marchiati in modo indelebile su ciascun esemplare di DPI, visto che le prestazioni sono spesso soggette a deterioramento.

Le destinazioni di utilizzo variano e la capacità di adattamento sono fondamentali: i dispositivi che rischiano di rimanere impigliati vanno progettati e fabbricati per provocare una rottura o lacerazione di uno degli elementi onde evitare i pericoli. In atmosfere potenzialmente esplosive i DPI “non devono poter dare origine ad archi o scintille di energia di origine elettrica, elettrostatica o risultanti da un urto che possono infiammare una miscela esplosiva“. In altre situazioni di pericolo i dispositivi conformi hanno il dispositivo di allarme secondo le procedure del regolamento europeo.

Rapidi da indossare, regolare e rimuovere, con adeguati rinnovi di circolazione di eventuali fluidi e collegabili a dispositivi esterni complementari: ecco un’altra serie di requisiti fondamentali. Mentre per i DPI multirischio l’utilizzatore è protetto da diversi rischi, suscettibili di verificarsi nello stesso momento. In ultima analisi i dispositivi destinati ad essere utilizzati in condizioni in cui si prevede una segnalazione visiva hanno sistemi per emettere una radiazione visibile, diretta o riflessa.

Prossimamente vi parleremo delle disposizioni sui “requisiti supplementari specifici per rischi particolari“, per ulteriori informazioni in merito e per l’acquisto dei vostri DPI non esitate a contattare il nostro Team di Professionisti specializzati in Ingegneria Ambientale e Sicurezza sul Lavoro. Chiamaci allo 0532-243048, oppure manda una mail all’indirizzo info@b-ethic.it.