DPI e requisiti generali: Regolamento europeo

I DPI (dispositivi di protezione individuali) in commercio nei Paesi dell’Unione Europea devono rientrare in un cerchio di norme e requisiti definiti essenziali per la salute e la sicurezza. Nella prima metà del 2016 il nuovo Regolamento UE 2016/425, stilato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio in data 9 marzo, annulla la Direttiva 89/686/CEE. Il  testo, nonostante l’entrata in vigore, si applicherà dal 21 aprile 2018; tuttavia è interessante andare a valutare nello specifico di cosa parliamo.
Chi utilizza i DPI rientra in varie categorie professionali e i dispositivi stessi si suddividono in base al rischio per il quale sono nati, in modo da proteggere il lavoratore. Nell’allegato I del Regolamento sono presenti le “Categorie di Rischio dei DPI”, divise tra rischi minimi (prima categoria) e rischi gravi (terza categoria), mentre nella seconda rientrano tutti gli altri rischi non elencati.
In questo primo approfondimento andremo oltre le osservazioni preliminari legate ai requisiti più essenziali, focalizzandoci sui “Requisiti di carattere generale applicabili a tutti i DPI”. Prima di tutto essi “devono offrire una protezione adeguata nei confronti dei rischi da cui sono destinati a proteggere“, questo a più livelli:
  • Ergonomia per garantire che il lavoratore sia abilitato a svolgere normalmente la mansione che lo espone a rischi, in una protezione ottimale “al di là del quale le limitazioni risultanti dal fatto di portare il DPI ostacolerebbero il suo utilizzo durante l’esposizione al rischio“.
  • Innocuità in modo da non creare ulteriori fattori di disturbo, con materiali privi di effetti negativi e di “asperità, spigoli vivi, punte acuminate e simili“.
  • Comfort ed efficacia per adattarsi il più possibile alla morfologia dell’utilizzatore mediante ogni mezzo opportuno, tra leggerezza e solidità assicurando una protezione contigua alle parti del corpo interessate.
  • Istruzioni ed informazioni del fabbricante fornite obbligatoriamente con riferimento al nuovo Regolamento e ad altre eventuali norme di conformità dell’Unione Europea. Si spazia da possibili pezzi di ricambio utilizzabili, a prestazione registrate durante le prove tecniche, fino al significato di eventuali marcature specifiche.

Prossimamente tratteremo le disposizioni sui “Requisiti supplementari comuni a diversi tipi di DPI” ed infine quelli “supplementari specifici per rischi particolari“.

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