Valutazione dei rischi
I principi generali della direttiva macchine indicano, che “il fabbricante di una macchina, o il suo mandatario, deve garantire che sia effettuata una valutazione dei rischi per stabilire i requisiti di sicurezza e di tutela della salute che concernono la macchina”. E la macchina “deve inoltre essere progettata e costruita tenendo conto dei risultati della valutazione dei rischi”.
Secondo la direttiva il fabbricante o il suo mandatario:
- stabilisce i limiti della macchina, il che comprende l’uso previsto e l’uso scorretto ragionevolmente prevedibile;
- individua i pericoli cui può dare origine la macchina e le situazioni pericolose che ne derivano; – stima i rischi, tenendo conto della gravità dell’eventuale lesione o danno alla salute e della probabilità che si verifichi;
- valuta i rischi al fine di stabilire se sia richiesta una riduzione del rischio conformemente all’obiettivo della presente direttiva;
- elimina i pericoli o riduce i rischi che ne derivano, applicando le misure di protezione.
Tale eliminazione o riduzione avviene come segue:
- eliminare o ridurre i rischi nella misura del possibile (integrazione della sicurezza nella progettazione e nella costruzione della macchina);
- adottare le misure di protezione necessarie nei confronti dei rischi che non possono essere eliminati;
- informare gli utilizzatori dei rischi residui dovuti all’incompleta efficacia delle misure di protezione adottate, indicare se è richiesta una formazione particolare e segnalare se è necessario prevedere un dispositivo di protezione individuale.
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