D.Lgs. 81/08,Titolo I, Capo III, Sezione VII.
Definizione: “Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.”
Il Rappresentante dei Lavoratori è eletto dai lavoratori ed ha quattro diritti fondamentali:
– diritto all’informazione;
– diritto alla formazione;
– diritto alla partecipazione;
– diritto al controllo.
Il numero minimo di R.L.S. è:
a) 1 per le aziende o unità produttive sino a 200 lavoratori;
b) 3 per le aziende o unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
c) 6 per tutte le aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. Aziende per cui il numero degli R.L.S. aumenta nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
La durata del corso è di minimo 32 ore.
E’ previsto l’aggiornamento di questo corso:
– annuale, 4 ore per aziende dai 15 ai 50 lavoratori;
– annuale, 8 ore per aziende con più di 50 lavoratori;
Sanzioni: in caso di non adeguata formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) il Datore di Lavoro inadempiente è punibile con l’arresto arresto da 3 a 6 mesi o un’ammenda da € 2.740 a € 7.014.