D.Lgs. 81/08, Titolo I, Capo III, Sezione I e VI – D.M. n° 64 del 10/3/1998.
Art. 18: “Il datore di lavoro deve designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.”
Il D.M. n° 64 del 10/03/1998 sancisce i “criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro” e suddivide il rischio incendio in azienda in basso, medio ed elevato. E’ fatto obbligo ai datori di lavoro di nominare e formare il proprio personale destinato alla gestione dei rischi incendi.
La durata del corso Antincendio varia in base al livello di rischio dell’azienda e può essere di:
– 4 ore, per aziende a RISCHIO BASSO;
– 8 ore, per aziende a RISCHIO MEDIO;
– 16 ore, per aziende a RISCHIO ALTO.
E’ previsto l’aggiornamento di questo corso con scadenza triennale:
– 2 ore, per aziende a RISCHIO BASSO;
– 5 ore, per aziende a RISCHIO MEDIO;
– 8 ore, per aziende a RISCHIO ALTO.
Sanzioni: in caso di non adeguata formazione dell’Addetto Antincendio il Datore di Lavoro inadempiente è punibile con l’arresto arresto da 3 a 6 mesi o un’ammenda da € 2.740 a € 7.014.