DPI e requisiti supplementari comuni: Reg. UE

Sul nuovo Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 per i dispositivi di protezione individuale – che abroga la Direttiva 89/686/CEE e che si applicherà, con alcune eccezioni, dal 21 aprile 2018 (è infatti da questa data che sarà effettivamente abrogata la Direttiva 89/686/CEE) – ci siamo soffermati indicando in un precedente approfondimento i requisiti generali. Come anticipato ora scendiamo maggiormente nello specifico trattando le disposizioni sui “Requisiti supplementari comuni a diversi tipi di DPI”.

Prima di tutto i DPI devono avere sistemi di regolazione flessibili, ma fabbricati in modo da non potersi allentare accidentalmente. La fabbricazione deve evitare la sudorazione al minimo, in base alle principali condizioni di impiego prevedibili. Per quanto riguarda DPI per viso, occhi e apparato respiratorio essi devono porre in gioco limitazioni ridotte al minimo, compatibili con l’uso di occhiali o di lenti a contatto. Il mese e l’anno di scadenza devono essere marchiati in modo indelebile su ciascun esemplare di DPI, visto che le prestazioni sono spesso soggette a deterioramento.

Le destinazioni di utilizzo variano e la capacità di adattamento sono fondamentali: i dispositivi che rischiano di rimanere impigliati vanno progettati e fabbricati per provocare una rottura o lacerazione di uno degli elementi onde evitare i pericoli. In atmosfere potenzialmente esplosive i DPI “non devono poter dare origine ad archi o scintille di energia di origine elettrica, elettrostatica o risultanti da un urto che possono infiammare una miscela esplosiva“. In altre situazioni di pericolo i dispositivi conformi hanno il dispositivo di allarme secondo le procedure del regolamento europeo.

Rapidi da indossare, regolare e rimuovere, con adeguati rinnovi di circolazione di eventuali fluidi e collegabili a dispositivi esterni complementari: ecco un’altra serie di requisiti fondamentali. Mentre per i DPI multirischio l’utilizzatore è protetto da diversi rischi, suscettibili di verificarsi nello stesso momento. In ultima analisi i dispositivi destinati ad essere utilizzati in condizioni in cui si prevede una segnalazione visiva hanno sistemi per emettere una radiazione visibile, diretta o riflessa.

Prossimamente vi parleremo delle disposizioni sui “requisiti supplementari specifici per rischi particolari“, per ulteriori informazioni in merito e per l’acquisto dei vostri DPI non esitate a contattare il nostro Team di Professionisti specializzati in Ingegneria Ambientale e Sicurezza sul Lavoro. Chiamaci allo 0532-243048, oppure manda una mail all’indirizzo info@b-ethic.it.

Formatore SSL: documento INAIL e indicatori

La qualifica del formatore alla salute e sicurezza sul lavoro tra idealizzazione e valutazione” – documento Inail vasto e interessante – offre anche strumenti per una sorta di autovalutazione, utile al miglioramento continuo dei professionisti impegnati in questo stimolante ed importante lavoro.

Chi “insegna” la sicurezza sul lavoro riveste un ruolo centrale nella salute dei lavoratori e questa ricerca “può sostenere i formatori nel processo auto-riflessivo […] aiutando a visualizzare le aree di conoscenze e competenze di cui ogni formatore è portatore, per quanto possibile“.

Passiamo alle aree di competenza del formatore: socio-comunicativa, saperi tecnici e di contesto e area metodologica. Concentriamoci sulla prima area, spesso sottovalutata, senza dimenticare che l’aggiornamento continuo e la conoscenza tecnica della normativa vigente, in relazione agli specifici ambiti, è centrale.

Ogni lavoratore da formare è prima di tutto una persona, con la quale instaurare una relazione. Le capacità da utilizzare vanno coltivate nel tempo: comprendere come equilibrare gli interventi dei partecipanti si acquisisce con la pratica, così come il favorire la presa di parole senza essere pressante. L’esperienza è più ricca delle semplici ore di formazione, essa si amplia in un rapporto con datori di lavoro e committenti in uno scambio di pensieri che arricchisce il bagaglio del formatore. D’altra parte per interagire con i partecipanti è necessario raccogliere informazioni senza essere invasivi, grazie ad una comunicazione il più chiara possibile, spesso facendo emergere differenze culturali che “promuovono l’emersione di valori pro sociali connessi alla sicurezza“.

Inoltre il volume Inail mette in evidenza alcuni indicatori per il posizionamento del formatore rispetto all’aula che lo ospita. Riportiamo fedelmente gli esempi del testo: “Cura la disposizione spaziale dell’aula in modo da facilitare delle comunicazioni più simmetriche e trasversali“, “non fa interventi giudicanti ma interventi che aiutino a costruire consapevolezza (es. degli eventuali errori) e riflessione“, “non si pone in modo autoritario“, “è capace di scegliere il posizionamento in base alla tipologia di corsisti (es. in alcuni casi porsi in modo troppo simmetrico scredita il formatore agli occhi dei corsisti)“.

Per una lettura completa: scarica qui il volume INAIL. Non esitate a contattarci allo 0532-243048, oppure via mail all’indirizzo info@b-ethic.it.

Direttiva 2013/35/UE: modifiche dal 2 settembre

Sull’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici la Direttiva 2013/35/UE apporta modifiche sostanziali al D.Lgs. 81/2008. Il decreto legislativo del 1 agosto 2016, pubblicato il Gazzetta Ufficiale il 18 agosto, entrerà in vigore dal 2 settembre 2016.

Con tale decretoAttuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CEsi modificano o sostituiscono gli articoli 206, 207, 209, 210, 211, 212 ed è aggiunto l’articolo 210 bis.

Per l’articolo 206 si determinano i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori dai rischi dovuti ad effetti diretti ed indiretti provocati dai campi elettromagnetici, ampliando la nozione oltre gli effetti nocivi a breve termine riconosciuti scientificamente. L’articolo 207 dà nuove definizioni per campi elettromagnetici, campi elettrici statici, magnetici statici, elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo con frequenze sino a 300 GHz. Vengono definiti gli effetti biofisici diretti ed indiretti, i valori limite di esposizione (VLE), VLE relativi agli effetti sanitari, VLE relativi agli effetti sensoriali e valori di azione (VA). Inoltre “Il datore di lavoro assicura che l’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici non superi i VLE relativi agli effetti sanitari e i VLE relativi agli effetti sensoriali […] Il rispetto dei VLE relativi agli effetti sanitari e dei VLE relativi agli effetti sensoriali deve essere dimostrato ricorrendo alle procedure di valutazione dell’esposizione di cui all’articolo 209“.

Rimandandovi ad una lettura integrale del testo sopra linkato chiudiamo l’approfondimento osservando il 210-bis riservato alle informazioni e alla formazione dei lavoratori, che devono essere informati rispetto alle possibilità di rischi specifici. In ultimissima analisi l’articolo 211 per la sorveglianza sanitaria e le deroghe riservate al comma 212.

Per ulteriori informazioni in merito non esitate a contattarci allo 0532-243048, oppure via mail all’indirizzo info@b-ethic.it. Offriamo un servizio di consulenza e check-up gratuito per valutare i rischi dell’azienda, garantire la migliore formazione ai lavoratori e studiare un programma idoneo per la sicurezza sul lavoro.