Legionellosi: rischi per le attività turistiche

Il rischio di legionellosi rientra negli obblighi da valutare per il Datore di Lavoro sulla base del D. Lgs 81/2008, Art. 271. Le infezioni sono considerate un problema emergente dalla Sanità Pubblica, sottoposte a sorveglianza speciale anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

L’esposizione a Legionella in qualsiasi ambiente di lavoro richiedel’attuazione di tutte le misure di sicurezza appropriate per esercitare la più completa attività di prevenzione e protezione nei confronti di tutti i soggetti presenti considerando che al Titolo X del suddetto D. Lgs 81/2008 la Legionella è classificata al gruppo 2 tra gli agenti patogeni”.

A seguito della deliberazione della Giunta regionale Emilia Romagna del 21.07.2008 n.1115, che ha approvato “Le linee guida regionali per la sorveglianza e controllo della legionellosi”,  il datore di lavoro dovrà:

  • Effettuare la valutazione del rischio legionellosi, tenendo conto di ogni informazione a disposizione.
  • Adottare le misure preventive e protettive in base al rischio precedentemente valutato.
  • Revisionare il tutto in caso di modifiche dell’attività o degli impianti idrici o se sono passati 3 anni dall’ultima redazione.
  • Adoperare procedure tecniche, organizzative e igieniche per minimizzare il rischio.
  • Mettere in campo specifiche misure per le emergenze, evitando la dispersione dell’agente biologico.
  • Formare continuamente i propri lavoratori.

I gestori di quelle attività definite turistiche, termali o ad uso collettivo dovranno garantire l’attuazione delle misure di controllo sopracitate. Inoltre è necessaria la documentazione relativa ad: eventuali modifiche apportate agli impianti, interventi di manutenzione ordinari e straordinari, operazioni di pulizia o disinfezione e rapporti di prova mediante test ed analisi presso centri convenzionati.

Saranno da indicare i requisiti tecnico-costruttivi per la realizzazione di nuovi impianti idro-sanitari e di condizionamento.

Per ulteriori informazioni in merito il nostro Team di Professionisti specializzati in Ingegneria Ambientale e Sicurezza sul Lavoro è a vostra disposizione per una corretta gestione e manutenzione degli impianti al fine di evitare infezioni da legionella minimizzando quanto più possibile il rischio. Chiamaci allo 0532-243048 oppure manda una mail all’indirizzo commerciale@b-ethic.it

Allergeni e ristorazione: REG UE 1169/11

L’importanza di integrare nel proprio HACCP le informazioni relative agli allergeni è sempre maggiore visto l’aumento esponenziale di allergie alimentari. La grande attenzione dell’opinione pubblica è di assoluta attualità e le aziende alimentari devono in ogni caso garantire la sicurezza degli alimenti utilizzati. Il regolamento UE 1169/2011, applicato dal 13 dicembre 2014, ha stabilito un obbligo ben preciso: nell’etichetta dei prodotti preimballati devono essere riportate le sostanze potenzialmente in grado di scatenare allergie o intolleranze.

Ogni allergene deve mostrarsi distinto dagli altri ingredienti, tramite uso di caratteri speciali o colori differenziati. L’etichetta è infatti lo strumento base per una corretta tutela del consumatore, fornendogli informazioni precise e decisive in caso di intolleranze. Con una nota del 6 febbraio 2015 il Ministero della Salute ha poi indicato la strada anche a ristoranti, mense, scuole, ospedali o servizi di catering.

Le info sopracitate sugli allergeni dovranno essere fedelmente trascritte sui vari menù, grazie al supporto di speciali registri, disponibili alla vista del consumatore e consultabili liberamente. La documentazione scritta dovrà essere reperibile anche per le autorità preposte ai controlli; infine il personale aziendale prenderà visione e conoscenze approvando in forma scritta il testo.

Chiudiamo con l’elenco degli ingredienti presenti nell’allegato II “Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze” Reg. UE 1169/2011.

  • CEREALI CONTENENTI GLUTINE, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne: sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio; maltodestrine a base di grano; sciroppi di glucosio a base di orzo; cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcool etilico di origine agricola
  • CROSTACEI E PRODOTTI A BASE DI CROSTACEI
  • UOVA E PRODOTTI A BASE DI UOVA
  • PESCE E PRODOTTI A BASE DI PESCE, TRANNE: gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi; gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.
  • ARACHIDI E PRODOTTI A BASE DI ARACHIDI
  • SOIA E PRODOTTI A BASE DI SOIA, TRANNE: olio e grasso di soia raffinato; tocoferoli misti naturali, tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia; oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia.
  • LATTE E PRODOTTI A BASE DI LATTE (incluso lattosio), TRANNE: siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcool etilico di origine agricola; lattiolo.
  • FRUTTA A GUSCIO, vale a dire: mandorla, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia o noci del Queensland, e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcool etilico di origine agricola.
  • SEDANO E PRODOTTI A BASE DI SEDANO
  • SENAPE E PRODOTTI A BASE DI SENAPE
  • SEMI DI SESAMO E PRODOTTI A BASE DI SEMI DI SESAMO
  • ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.
  • LUPINI E PRODOTTI A BASE DI LUPINI
  • MOLLUSCHI E PRODOTTI A BASE DI MOLLUSCHI.

Per ulteriori informazioni in merito di allergeni il nostro Team di Professionisti specializzati in Ingegneria Ambientale e Sicurezza sul Lavoro è a vostra disposizione. Chiamaci allo 0532-243048 oppure manda una mail all’indirizzo info@b-ethic.it.

Rischio chimico: controlli a estetisti e barbieri

I recenti controlli a tappeto dei Nas in vari centri di bellezza della regione ci spingono ad un approfondimento piuttosto mirato: quali sono i rischi per la sicurezza e la salute in lavori come barbieri ed estetisti? Di certo il rischio chimico.

Una qualsiasi organizzazione aziendale che si rispetti deve avere un Documento di Valutazione dei Rischi, sempre a disposizione dei lavoratori, dei responsabili e naturalmente di tutti quei soggetti impegnati nelle attività di controllo. Quotidianamente essi si trovano a lavorare esposti a fattori di rischio sottovalutati: dall’utilizzo di attrezzi potenzialmente pericolosi come le forbici a momenti in cui acqua ed elettricità possono venire a contatto. Oltre a questo barbieri ed estetisti senza dubbio sono esposti al rischio chimico: prodotti composti da sostanze pericolose non mancano ed una attenta valutazione è fondamentale per agire correttamente in materia di sicurezza.

Il Testo Unico per la sicurezza sul lavoro definisce tale rischio chimico nell’art.223, gli articoli successivi (224 e 225) esplicitano “Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi e le Misure specifiche di protezione e di prevenzione“. Specialmente i prodotti adoperati da parrucchieri e barbieri rientrano in una categoria specifica di cosmetici regolamentati dalla legge n.713 dell’11 ottobre 1986, e dai vari aggiornamenti apportati ad essa. Tanto per fare qualche esempio possiamo citare: tinture per capelli, prodotti per fissaggio e stiratura, lozioni, polveri e shampoo, creme, oli, lacche e brillantine.

La prevenzione dei lavoratori esposti a tale rischio si basa su semplici azioni, da mettere in pratica costantemente: pulizia e cura delle mani, prima, durante e dopo il lavoro; pulizia degli strumenti e dei materiali oltre ad un controllo accurato sulle caratteristiche dei prodotti. Come vi abbiamo già spiegato la prevenzione ambientale è inscindibile dal resto e nel caso specifico del rischio chimico applicato a estetisti e barbieri sarà importante la presenza di una “adeguata cappa aspirante […] per ridurre l’esposizione agli eventuali agenti chimici aerodispersi.

Per ulteriori informazioni in merito non esitate a contattare il nostro Team di Professionisti specializzati in Ingegneria Ambientale e Sicurezza sul Lavoro. Chiamaci allo 0532-243048, oppure manda una mail all’indirizzo info@b-ethic.it.

DPI e requisiti generali: Regolamento europeo

I DPI (dispositivi di protezione individuali) in commercio nei Paesi dell’Unione Europea devono rientrare in un cerchio di norme e requisiti definiti essenziali per la salute e la sicurezza. Nella prima metà del 2016 il nuovo Regolamento UE 2016/425, stilato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio in data 9 marzo, annulla la Direttiva 89/686/CEE. Il  testo, nonostante l’entrata in vigore, si applicherà dal 21 aprile 2018; tuttavia è interessante andare a valutare nello specifico di cosa parliamo.
Chi utilizza i DPI rientra in varie categorie professionali e i dispositivi stessi si suddividono in base al rischio per il quale sono nati, in modo da proteggere il lavoratore. Nell’allegato I del Regolamento sono presenti le “Categorie di Rischio dei DPI”, divise tra rischi minimi (prima categoria) e rischi gravi (terza categoria), mentre nella seconda rientrano tutti gli altri rischi non elencati.
In questo primo approfondimento andremo oltre le osservazioni preliminari legate ai requisiti più essenziali, focalizzandoci sui “Requisiti di carattere generale applicabili a tutti i DPI”. Prima di tutto essi “devono offrire una protezione adeguata nei confronti dei rischi da cui sono destinati a proteggere“, questo a più livelli:
  • Ergonomia per garantire che il lavoratore sia abilitato a svolgere normalmente la mansione che lo espone a rischi, in una protezione ottimale “al di là del quale le limitazioni risultanti dal fatto di portare il DPI ostacolerebbero il suo utilizzo durante l’esposizione al rischio“.
  • Innocuità in modo da non creare ulteriori fattori di disturbo, con materiali privi di effetti negativi e di “asperità, spigoli vivi, punte acuminate e simili“.
  • Comfort ed efficacia per adattarsi il più possibile alla morfologia dell’utilizzatore mediante ogni mezzo opportuno, tra leggerezza e solidità assicurando una protezione contigua alle parti del corpo interessate.
  • Istruzioni ed informazioni del fabbricante fornite obbligatoriamente con riferimento al nuovo Regolamento e ad altre eventuali norme di conformità dell’Unione Europea. Si spazia da possibili pezzi di ricambio utilizzabili, a prestazione registrate durante le prove tecniche, fino al significato di eventuali marcature specifiche.

Prossimamente tratteremo le disposizioni sui “Requisiti supplementari comuni a diversi tipi di DPI” ed infine quelli “supplementari specifici per rischi particolari“.

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Colpo di calore: un rischio concreto

Il lavoro in condizioni di temperatura elevata è un classico per alcuni tipi di mansioni, su tutti ad esempio agricoltori, giardinieri, operai nei cantieri stradali e lavoratori edili. Dopo avervi già parlato di lavoratori outdoor entriamo nel caso specifico del rischio da colpo di calore.

Nella nostra regione i dati del servizio sanitario regionale indicano un record di infortuni per colpi di calore negli ultimi cinque anni e nel 59% delle aziende ispezionate mancava il Documento di Valutazione Rischi. Il Datore di Lavoro, come recita il D.Lgs 81/08, deve valutare “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori”; tra questi anche quelli da calore tra disidratazione e colpo di calore, patologie della pelle, insolazione, disturbi respiratori ecc. ecc.

Per definire il rischio non è sufficiente considerare esclusivamente la temperatura, ma anche umidità, ventilazione ed irraggiamento. Verificare previsioni e condizioni meteo è decisivo: a rischio sono le giornate in cui si superano i 30° e l’umidità è oltre il 70%. Il lavoratore dovrà iniziare gradualmente per un acclimatamento intelligente, oltre a ricevere una informazione e formazione adeguata sugli effetti del calore, valutando anche la comprensione della lingua utilizzata nel percorso formativo.

Non possono mancare i dispositivi di protezione individuale, oltre ad una buona quantità di acqua fresca con la doppia finalità di rinfrescarsi e dissetarsi. Predisporre zone d’ombra e luoghi freschi si lega all’organizzazione di turni ed orari, nell’ottica di minimizzare il rischio grazie a rotazioni e pause per concentrare i lavori pesanti nelle ore più fresche della giornata.

La prevenzione è centrale valutando un vestiario traspirante e di colore chiaro (evitabile il lavoro a pelle nuda), idratandosi regolarmente e tenendo un’alimentazione povera di grassi e al contempo ricca di zuccheri e sali minerali. Infine onde evitare il colpo di calore non si può prescindere da una sorveglianza sanitaria completa: il medico competente darà il giudizio di idoneità al lavoro sostenendo fonti di calore, valutando il quadro clinico generale del lavoratore.

E se le precauzioni non tamponano la situazione come si manifesta e in che modo è utile agire durante un colpo di calore? La sola idratazione non basta, segni che anticipano il collasso sono: crampi muscolari, confusione, cute arrossata, sete intensa, poi vertigini, vomito, tremori, iperventilazione e formicolio alle dita.

Le modalità di intervento, oltre alla consueta chiamata al 118, sono da attuare nell’immediato posizionando il lavoratore all’ombra, sdraiato in caso di vertigini o sul fianco per la nausea. Il riposo assoluto si collega al tentativo di raffreddare la pelle con spugnature di acqua fresca, concentrate su fronte, nuca ed estremità.

Per ulteriori informazioni in merito non esitate a contattare il nostro Team di Professionisti specializzati in Ingegneria Ambientale e Sicurezza sul Lavoro. Chiamaci allo 0532-243048, oppure manda una mail all’indirizzo info@b-ethic.it.