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DISTRIBUTORI DI CARBURANTE AD USO PRIVATO: LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DM 22 NOVEMBRE 2017

Dal 5 Gennaio 2018 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale 22 Novembre 2017 inerente l’approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburanti liquidi di categoria C.

Le disposizioni tecniche del decreto si intendono da applicare sia ai contenitori-distributori di nuova installazione che a quelli già esistenti, con l’obiettivo di:

  • minimizzare le cause di fuoriuscita accidentale di carburante ed il rischio di incendio;
  • limitare danni alle persone, all’ambiente e ad edifici e locali contigui all’impianto in caso di evento incidentale;
  • consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

DEFINIZIONI DI INTERESSE PER L’APPLICAZIONE DEL DM:

Contenitore – distributore = Il complesso di attrezzature, installate fuori terra, costituito da serbatoio, idoneo a contenere carburante liquido di categoria C, di capacità geometrica non superiore a 9 m³, collegato ad apparecchiatura per l’erogazione del liquido contenuto.

Liquido combustibile di categoria C = Un liquido avente un punto di infiammabilità compreso tra 65 °C e 125 °C. Tuttavia, rientrano nella categoria C anche i liquidi combustibili con punto di infiammabilità compreso tra 55 °C e 65 °C, determinato dalla loro differente miscelazione.

SINTESI DELLE REGOLE TECNICHE PREVISTE:

  • La capacità geometrica massima del contenitore – distributore è di 9 m3 .
  • I contenitori – distributori devono essere installati esclusivamente su spazio scoperto al di fuori delle zone in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
  • Oltre a differenziate distanze minime di sicurezza da fabbricati (10m), linee ferroviarie (15m) e linee elettriche (6 m), i contenitori – distributori devono essere contornati da un’area completamente sgombra di almeno 3 m.
  • Ogni contenitore – distributore deve essere provvisto di idonea messa a terra.
  • In prossimità di ogni contenitore – distributore devono essere presenti almeno 2 estintori portatili con capacità estinguente non inferiore a 21A-89B. Se la capacità complessiva del deposto di distribuzione è superiore a 6 m³, deve essere garantita anche la presenza di un estintore carrellato con capacità estinguente non inferiore a B3.
  • Il personale addetto al rifornimento deve essere adeguatamente formato ed in grado di attuare le misure di gestione delle emergenze.
  • Il contenitore – distributore deve essere dotato di adeguata cartellonistica di sicurezza, indicante i divieti e le regole di utilizzo.