DVR e DUVRI senza confusione

DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) e DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) vengono spesso confusi tra loro nonostante indubbie diversità, anche se traggono ispirazione dallo stesso punto di partenza di valutazione dei rischi.

Occorre mettere dei paletti, cercando di fare chiarezza all’interno di habitat lavorativi diversi, con ambiti e destinatari variabili. Il significato dei due documenti è molto diverso, ma andiamo con ordine.

  1. Il DVR (art 28 del D.Lgs 81/08) è un documento che ogni azienda si trova a dover redigere e contestualmente aggiornare. Il testo è sottoposto a revisione triennale, ma è necessario rielaborarlo per ogni eventuale modifica al processo lavorativo. Senza guardare al settore in cui un’azienda opera sono esentate le aziende individuali o a conduzione familiare. Contenere la valutazione di ogni rischio è la base, in aggiunta il documento deve contenere criteri valutativi utilizzati, misure preventive e protettive adottate per ridurre i rischi al di sotto dei valori limite, ed il piano di miglioramento per il futuro. In più i nominativi delle figure di riferimento aziendali, le procedure per le misure da realizzare e la codifica delle mansioni che poi portano a rischi specifici.
  2. Il DUVRI (art 26 comma 3 del D.Lgs 81/08) non si lega all’azienda, ma ad un tipo di attività dove si trovano nello stesso campo a cooperare due o più imprese diverse. Chiaramente entriamo in un’ottica completamente diversa, dove il DUVRI elabora e coordina i soggetti presenti, definendo i rischi della singola attività all’interno del progetto intero. Fondamentale è la valutazione delle interferenze possibili, con i rischi derivanti dall’azione di altri soggetti. La dinamicità del documento segue ogni evoluzione dei lavori, spesso prende spunto dai DVR delle aziende singole, dove si osservano i rischi interferenziali. La redazione del DUVRI non si rende obbligatoria se l’appalto è della durata inferiore a due giorni, o se la fornitura di servizi è “intellettuale” o si assiste ad una consegna di materiali o attrezzature; l’obbligo permane se ci sono rischi cancerogeni, chimici, biologici o da atmosfere esplosive.

Sul versante responsabilità di redazione abbiamo un altro discrimine importante: il DVR ricade sul Datore di lavoro dell’azienda, ed è consultabile solo all’interno della stessa. Il DUVRI rientra nelle responsabilità del Committente dei lavori, colui che raccoglie informazioni e costruisce e condivide il documento finale.

Per ulteriori informazioni in merito non esitate a contattare il nostro Team di Professionisti specializzati in Ingegneria Ambientale e Sicurezza sul Lavoro. Chiamaci allo 0532-243048, oppure manda una mail all’indirizzo info@b-ethic.it.