Redazione Documento
Valutazione Dei Rischi Dvr
Il DVR (Documento Valutazione Rischi) deve essere effettuato da qualsiasi tipo di attività, indipendentemente dal numero dei lavoratori o dal tipo di società (SAS, SRL, SNC, ecc).
Dal 01.06.2013 in ogni ambiente di lavoro deve essere disponibile il DVR in cui il datore di lavoro ha descritto l’azienda, individuati i rischi di infortunio e di malattie correlate al lavoro, le misure di prevenzione predisposte per prevenire i danni alla salute.
Il Decreto del 30.11.2012 sottoscritto dai Ministri di Lavoro, Salute e Interno descrive in dettaglio i contenuti che ogni DVR deve avere. Per i titolari di aziende con meno di 10 dipendenti è stato introdotto un modello semplificato che prende il nome di DVRS (Documento Valutazione dei Rischi in Procedure Standardizzate).
Questo modello semplificato non può essere adottato da titolari di:
• centrali termoelettriche;
• impianti ed installazioni nucleari;
• aziende che lavorano esplosivi, polveri e munizioni;
• aziende industriali a rischio rilevante, come indicato dall’art 2 del D.lgs 334 del 1999;
• in cui si espongono i lavoratori ad atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, rischi chimici o biologici, connessi all’esposizione all’amianto; i quali dovranno, pertanto, provvedere alla redazione del DVR senza semplificazioni.
Su entrambi i modelli di documenti, DVR e DVRS, va apposta la “data certa” a certificare che il documento è stato effettuato prima di un eventuale infortunio sul lavoro o ispezione degli organi preposti.
Una volta redatto il documento, sia esso DVR o DVRS, va tenuto aggiornato ad ogni cambiamento aziendale:
• cambio sede
• cambio tipo di attività
• inserimento di altre attività
• variazione societaria
• sostituzione od integrazione di macchinari produttivi particolari.
Per le nuove attività il documento di valutazione dei rischi deve essere redatto entro 90 giorni dall’inizio dell’attività.
SANZIONI
Mancata Valutazione di tutti i rischi presenti in azienda e di ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO di valutazione dei rischi.
Arresto da 3 a 6 mesi o Sanzione da 2.500 a 6.400 €
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