Nomina Medico del Lavoro
L’obbligo di nomina del medico del lavoro (in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali art.38)e della conseguente attivazione della sorveglianza sanitaria è definito dall’ art. 41, comma 1, lettera a del D.Lgs. 81/08, modificato dal D. Lgs. 106/09.
- Di seguito alcuni esempi di rischi che espongono i titolari d’aziende alla nomina del medico del lavoro per i loro lavoratori sono:
- movimentazione manuale di carichi e movimenti ripetuti degli arti superiori (ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato un rischio effettivo);
- attività con uso del videoterminale (ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato un’attività complessiva settimanale di 20 ore);
- esposizione ad agenti fisici: rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima;
- uso di sostanze pericolose: chimiche, cancerogene, mutagene, sensibilizzanti;
- agenti biologici.
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