Defibrillatori Semiautomatici Esterni (DAE)
Con il Decreto del 18 marzo 2011 il Ministero della Salute ha voluto determinare i criteri e le modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all’articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009.
I defibrillatori sono da collocare in luoghi di aggregazione cittadina e di grande frequentazione o ad alto afflusso turistico, in strutture dove si registra un grande afflusso di pubblico e, in genere, ove sia più attesa l’incidenza di arresti cardiaci, tenendo conto comunque della distanza dalle sedi del sistema di emergenza.
Sulla base di tale criteri, devono essere identificate nel territorio regionale le seguenti aree:
- aree con particolare afflusso di pubblico;
- aree con particolari specificità come luoghi isolati e zone disagiate (montagna, piccole isole), pur se a bassa densità di popolazione.
Uno strumento altamente tecnologico che può essere utilizzato anche da personale non formato.
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