Aggiornamento formativo RSPP

La formazione riguardante lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro RSPP deve essere aggiornata con una buona costanza per essere efficace, garantendo la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Specialmente è necessario focalizzarsi sulle modifiche alle normative e alle evoluzioni dei vari rischi connessi alle mansioni di ogni lavoratore.

L’11 Gennaio 2017 è stata una data importante perché secondo l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 chi aveva una precedente formazione datata 11 gennaio 2012 era tenuto a svolgere l’aggiornamento formativo per lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro con funzione di RSPP.

Chi non ha svolto le ore di aggiornamento, obbligatorie nei tempi previste, perde la propria funzione dovendo ripartire da zero per conseguire nuovamente la qualifica  in questione. Nel caso dei lavoratori la mancanza nel campo della formazione va a pesare sul datore di lavoro, considerato inadempiente. Come spesso accade c’è l’eccezione che conferma la regola: dal punto 11, lettera a, dell’Accordo per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37 del Disegno di Legge 81/2008: “l’obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi”. Praticamente per i lavoratori e preposti formati prima del 11 gennaio 2007 – con una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi (punto 11) – l’aggiornamento sarebbe già dovuto avvenire entro l’11 gennaio 2013.

Per i datori di lavoro formati successivamente all’11 gennaio 2012 – e lavoratori, preposti e dirigenti – la data del reale completamento del corso formativo diventa il termine di partenza per il calcolo del quinquennio relativo all’aggiornamento.
Le sanzioni relative al D.Lgs 81/2008, previste dall’articolo 55 per la mancanza di una formazione adeguata sono l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,00 euro.